Come evidenziato dalla Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, avente ad oggetto “legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, al punto 1, la richiamata Legge n. 190/2012 “non contiene una definizione della “corruzione”, che viene quindi data per presupposta” e “il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”.
Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 319, 319-ter del C.P. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del C.P., ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell’attività amministrativa a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
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