L’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale è attività di scienza e di pubblica utilità; la fiducia è alla base dei rapporti professionali dell’iscritto, egli deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.
Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali dell’ordinamento professionale, il quale, fra l’altro, attribuisce ai Consigli degli Ordini provinciali il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all’Albo.
Articolo 1
Natura delle norme deontologiche
Il presente codice ha natura di regolamento interno all’Ordine professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, e contiene norme di comportamento, tratte dalle regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per la l’aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell’ambito della loro attività, nei rapporti con i colleghi, con l’Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi. Le norme sono applicabili anche ai tirocinanti.
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