Articolo 7
Accettazione dell’incarico
L’iscritto all’Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto per meglio indicare limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente.
L’iscritto all’Albo che accetta un incarico deve assicurare la competenza richiesta ed una adeguata organizzazione dello studio e deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all’attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all’incarico a garanzia della trasparenza contrattuale.
Articolo 8
Esecuzione dell’incarico
L’iscritto all’Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli; deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali. Ciò non può, in alcun caso, incidere sulla dignità ed il decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso. Egli non deve assumere, durante l’esecuzione dell’incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale.
Articolo 9
Cessazione dell’incarico
L’iscritto all’Albo non deve proseguire l’incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.
Allorché, per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l’incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
Articolo 10
Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
L’iscritto all’Albo non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per suo conto.
L’iscritto all’Albo che detiene somme del cliente o per suo conto deve operare con rigore ed applicare i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.
Articolo 11
Tariffa professionale e qualità della prestazione
La tariffa professionale è garanzia della qualità della prestazione, qualità che deve essere comunque mantenuta qualunque sia il compenso pattuito con il committente.
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