Articolo 12

Cooperazione tra colleghi

Lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e spirito di collaborazione sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sostenere una comune cultura ed armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

Articolo 13

Rispetto dei colleghi

L’iscritto all’Albo deve astenersi da critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.

Egli deve, in ogni caso, evitare l’uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irriguardose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell’attività professionale.

Articolo 14

Concorrenza leale

L’iscritto all’Albo non può, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la denigrazione dei colleghi, la non veridicità curricolare, l’enfasi della propria carica sociale, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

Articolo 15

Riservatezza sull’operato dei colleghi

L’iscritto all’Albo non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da un collega.

Articolo 16

Subentro ad un collega

L’iscritto all’Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale subentra e nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.

L’iscritto all’Albo che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

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