Articolo 17
Compiti e doveri nei confronti dell’Ordine
L’iscritto all’Albo L’iscritto all’albo ha il dovere di collaborare fattivamente e disinteressatamente con il Consiglio dell’Ordine Provinciale cui appartiene per l’attuazione delle finalità istituzionali. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.
Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell’Ordine Provinciale, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
L’iscritto all’Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell’attesa di recepimento del proprio ricorso.
L’iscritto all’Albo ha il dovere di comunicare organismi consultivi derivante da segnalazione all’Ordine /’inserimento in commissioni e dell’Ordine medesimo.
Articolo 18
Svolgimento del mandato
L’iscritto all’Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve svolgere la sua funzione con diligenza ed imparzialità, nell’esclusivo interesse generale degli iscritti che rappresenta.
Egli, inoltre, non deve utilizzare la carica ricoperta all’interno dell’Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di concorrenza sleale a livello professionale.
Articolo 19
Incompatibilità
Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi incompatibile l’accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all’Ordine, se la propria realtà professionale è confliggente con l’obiettività di giudizio richiesta dal ruolo specifico.
La carica di Consigliere Provinciale o Nazionale è incompatibile con incarichi di dirigente di un partito politico assunti a livello Provinciale, Regionale o Nazionale.
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