Articolo 20
Rapporti con i collaboratori e i dipendenti
L’iscritto all’Albo deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti sul reciproco rispetto e sull’indipendenza morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali per quanto attiene le qualifiche e le retribuzioni.
Deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui.
L’iscritto all’Albo non può dare in subappalto lavoro intellettuale o ricercarne lo sfruttamento dello stesso.
Articolo 21
Rapporti con i pubblici uffici e le istituzioni
L’iscritto all’Albo si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.
L’iscritto all’Albo cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all’ufficio pubblico esercitato per trarre un vantaggio professionale per sé o per gli altri.
L’iscritto all’Albo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in condizioni tali da determinare concorrenza sleale.
Articolo 22
Rapporti con enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e simili
L’iscritto all’Albo, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni collettive o con ditte private, deve osservare, per le proprie competenze professionali, l’autonomia e l’onestà intellettuale proprie della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché concomitanti, attività svolte nell’ambito di convenzioni stipulate con gli stessi.
E’ in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante l’utilizzazione di detti rapporti come veicolo di clientela, sia direttamente che indirettamente.
Articolo 23
Rapporti con altri professionisti
L’iscritto all’Albo, qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.
Egli, pertanto, sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente, nonché quelle svolte in forma collegiale, coordinata o comunque in gruppo, solo quando siano specificati e rispettati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo.
L’iscritto all’Albo non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere.
Articolo 24
Rapporti con i mezzi d’informazione
E’ consentito, ai sensi dell’art. 2 D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con L. 04/08/2006 n. 248, “svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine”. La pubblicità, pertanto, non può essere comparativa, autoreferenziale, laudativa, enfatizzante, denigratoria, suggestiva, ingannevole né determinare condizioni di accaparramento.
Articolo 25
Contesto operativo e rapporti con l’ambiente
L’iscritto all’Albo ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli demandata la salvaguardia dell’ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti; egli è perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei confronti dei committenti e dell’intera collettività.
Nello svolgimento della sua attività l’iscritto all’Albo deve adoperarsi per migliorare le condizioni ecologiche dell’ambiente nel quale opera in un’ottica di sviluppo sostenibile, individuando fra tutte le soluzioni tecniche disponibili quelle in grado di salvaguardare e migliorare gli equilibri naturali, di salvaguardare e incrementare la biodiversità e di tutelare la salute pubblica. La Sua attività deve svolgersi nel rispetto delle regole dettate dai protocolli internazionali.
E’ motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione dell’iscritto all’Albo a consulenze, progetti, avalli professionali, svolti con evidente superficialità concettuale e con manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti le attività che influiscono direttamente e indirettamente sugli equilibri ambientali e naturali.
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