Articolo 26

Applicazione delle norme

Le presenti norme deontologiche definiscono gli “abusi” e le “mancanze nell’esercizio della professione” ed individuano i “fatti lesivi della dignità o del decoro professionale” richiamati all’art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e pertanto l’inosservanza delle stesse comporta, ai sensi del medesimo Articolo, l’erogazione delle sanzioni disciplinari previste dall’Ordinamento Professionale.

Le sanzioni vengono comminate secondo quanto previsto dal Titolo V dell’Ordinamento Professionale (L. 7 gennaio 1976, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni).

Articolo 27

Obbligo di vigilanza

La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell’Ordine.

E’ in ogni caso auspicabile che ciascun iscritto, pur nel rigetto di ogni intento delatorio, si adoperi per il rispetto delle stesse e segnali al Consiglio dell’Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

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