Articolo 28
Validità ed entrata in vigore
Le presenti norme sono comuni a tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sia nella sezione A che nella sezione B, i quali devono rispettarle e farle rispettare. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell’Ordine Professionale a tutela del valore e della dignità della professione.
Le presenti norme deontologiche sostituiscono il precedente Codice Deontologico diffuso dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai Presidenti degli Ordini Provinciali in forma di linee guida con lettera prot. n. 669 del 28/04/1994, e completano le norme e i regolamenti che disciplinano la professione degli iscritti all’Albo.
Il presente Codice Deontologico entra in vigore dalla data di adozione da parte del CONAF.
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