SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28 Validità ed entrata in vigore Le presenti norme sono comuni a tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sia nella sezione A che nella sezione B, i quali devono rispettarle e farle rispettare. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell’Ordine Professionale a tutela