L’ORDINE
L’ORDINE
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
L’Ordine
L’Ordine è l’istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge a cui lo Stato, sulla base del principio di sussidiarietà, ha affidato un delicato ruolo di garanzia. Esso ha, infatti, il compito di tutelare i cittadini sulla qualità della attività professionale dei propri iscritti in ragione della loro preparazione professionale, della loro responsabilità etica e della corrispondenza dei compensi al livello delle prestazioni fornite. Secondo quanto prescritto dalla Carta Costituzionale, per l’abilitazione all’esercizio professionale e l’ammissione all’Ordine è necessario sostenere un esame di Stato e, una volta iscritti, si dovranno osservare i dettami di un codice di comportamento e l’obbligo di una formazione continua. Accertare tutto ciò spetta proprio all’Ordine professionale. I Dottori Agronomi e Dottori Forestali sono professionisti al servizio dei cittadini e degli Enti per uno sviluppo sostenibile ed il miglioramento della qualità della vita, in prima linea per la valorizzazione delle attività agricole e forestali nel rispetto del territorio e dell’ambiente, tecnici qualificati nella progettazione e gestione del verde e del paesaggio.
Ogni Ordine è diretto da un Consiglio eletto tra gli iscritti che cura l’osservanza della legge professionale e delle attività affidategli dalla legge.
tra le altre l’Ordine svolge attività dirette a due forme sostanziali di tutela:
- nei riguardi dei cittadini, nella loro qualità di potenziali committenti (pubblici o privati), affinché abbiano la certezza di rivolgersi a professionisti dotati dei requisiti di competenza (titolo di studio e abilitazione all’esercizio professionale) e di integrità morale (condotta deontologicamente corretta);
- nei riguardi degli iscritti all’Ordine, per la repressione dell’esercizio abusivo della professione e per la tutela dei titoli di dottore agronomo, di dottore forestale nonché degli altri titoli professionali.
L’attività dell’Ordine è diretta prevalentemente ai territori della provincia di residenza degli iscritti.
L’Ordine amministra la giustizia professionale rivolta alla repressione dei comportamenti deontologicamente scorretti attraverso provvedimenti di richiamo, censura, sospensione e radiazione.
A livello regionale l’attività istituzionale degli ordini è coordinata dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Trentino la cui Assemblea riunisce i consiglieri degli ordini provinciali. La Federazione è diretta dal Consiglio costituito dai presidenti degli ordini provinciali.
Al livello nazionale vigila il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali con sede in Roma, composto da 11 membri eletti dai consigli degli ordini.
QUADRIENNIO 2021-2025
Commissioni
COMITATO INTERPROFESSIONALE ORDINI E COLLEGI TECNICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO:
- in progress
COMITATO INTREPROFESSIONALE – REDAZIONE PREZZI EPPAT:
- in progress
COMITATO INTREPROFESSIONALE – COMMISSIONE ESPROPRI
- in progress
COMITATO INTREPROFESSIONALE – TAVOLO APPALTI
- in progress
REFERENTE TECNICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI CONCILIAZIONE (CCIAA):
- in progress
VIDIMAZIONE PARCELLE E TARIFFE:
- in progress
COMMISSIONE RAPPORTI CON L’ENTE PUBBLICO:
- in progress
COMMISSIONE DEL PATROCINIO DELLO STATO – COMMISSIONE DI I° GRADO DI TRENTO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- in progress
COMMISSIONE DEL PATROCINIO DELLO STATO – COMMISSIONE DI II° GRADO DI TRENTO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- in progress
REFERENTE DELLA “COMUNICAZIONE” DELLA FEDERAZIONE DEL T.A.A. DEL C.O.N.A.F – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
- in progress
TAVOLO GIOVANI PROFESSIONISTI
- in progress
COMMISSIONE CREDITI FORMATIVI – ORDINE DI TRENTO
- in progress
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE
- in progress
COMMISSIONE ESPROPRI
- in progress
Codice Deontologico Professionale degli Iscritti all’albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Adottato dal Conaf il 30 novembre 2006
L’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale è attività di scienza e di pubblica utilità; la fiducia è alla base dei rapporti professionali dell’iscritto, egli deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.
Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali dell’ordinamento professionale, il quale, fra l’altro, attribuisce ai Consigli degli Ordini provinciali il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all’Albo.
Articolo 1
Natura delle norme deontologiche
Il presente codice ha natura di regolamento interno all’Ordine professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, e contiene norme di comportamento, tratte dalle regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per la l’aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell’ambito della loro attività, nei rapporti con i colleghi, con l’Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi. Le norme sono applicabili anche ai tirocinanti.
Articolo 3
Indipendenza ed obiettività
L’iscritto all’Albo affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, egli non può, in ogni caso, rinunciare alla sua libertà ed indipendenza professionale. Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.
Articolo 4
Integrità e riservatezza
Il comportamento dell’iscritto all’Albo deve essere consono alla dignità e al decoro professionale anche al di fuori dell’esercizio della professione. Egli deve adempiere agli obblighi assunti nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia nei confronti di chi esercita la professione.
L’iscritto all’Albo,oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell’esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.
Articolo 5
Aggiornamento professionale
L’iscritto all’Albo ha il dovere del continuo aggiornamento professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.
Articolo 6
Assicurazione rischi professionali
L’iscritto all’Albo deve porsi nelle condizioni di poter risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione anche mediante una adeguata copertura assicurativa.
Articolo 7
Accettazione dell’incarico
L’iscritto all’Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto per meglio indicare limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente.
L’iscritto all’Albo che accetta un incarico deve assicurare la competenza richiesta ed una adeguata organizzazione dello studio e deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all’attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all’incarico a garanzia della trasparenza contrattuale.
Articolo 8
Esecuzione dell’incarico
L’iscritto all’Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli; deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali. Ciò non può, in alcun caso, incidere sulla dignità ed il decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso. Egli non deve assumere, durante l’esecuzione dell’incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale.
Articolo 9
Cessazione dell’incarico
L’iscritto all’Albo non deve proseguire l’incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.
Allorché, per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l’incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
Articolo 10
Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
L’iscritto all’Albo non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per suo conto.
L’iscritto all’Albo che detiene somme del cliente o per suo conto deve operare con rigore ed applicare i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.
Articolo 11
Tariffa professionale e qualità della prestazione
La tariffa professionale è garanzia della qualità della prestazione, qualità che deve essere comunque mantenuta qualunque sia il compenso pattuito con il committente.
Articolo 12
Cooperazione tra colleghi
Lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e spirito di collaborazione sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sostenere una comune cultura ed armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.
Articolo 13
Rispetto dei colleghi
L’iscritto all’Albo deve astenersi da critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.
Egli deve, in ogni caso, evitare l’uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irriguardose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell’attività professionale.
Articolo 14
Concorrenza leale
L’iscritto all’Albo non può, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la denigrazione dei colleghi, la non veridicità curricolare, l’enfasi della propria carica sociale, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
Articolo 15
Riservatezza sull’operato dei colleghi
L’iscritto all’Albo non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da un collega.
Articolo 16
Subentro ad un collega
L’iscritto all’Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale subentra e nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.
L’iscritto all’Albo che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
Articolo 17
Compiti e doveri nei confronti dell’Ordine
L’iscritto all’Albo L’iscritto all’albo ha il dovere di collaborare fattivamente e disinteressatamente con il Consiglio dell’Ordine Provinciale cui appartiene per l’attuazione delle finalità istituzionali. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.
Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell’Ordine Provinciale, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
L’iscritto all’Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell’attesa di recepimento del proprio ricorso.
L’iscritto all’Albo ha il dovere di comunicare organismi consultivi derivante da segnalazione all’Ordine /’inserimento in commissioni e dell’Ordine medesimo.
Articolo 18
Svolgimento del mandato
L’iscritto all’Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve svolgere la sua funzione con diligenza ed imparzialità, nell’esclusivo interesse generale degli iscritti che rappresenta.
Egli, inoltre, non deve utilizzare la carica ricoperta all’interno dell’Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di concorrenza sleale a livello professionale.
Articolo 19
Incompatibilità
Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi incompatibile l’accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all’Ordine, se la propria realtà professionale è confliggente con l’obiettività di giudizio richiesta dal ruolo specifico.
La carica di Consigliere Provinciale o Nazionale è incompatibile con incarichi di dirigente di un partito politico assunti a livello Provinciale, Regionale o Nazionale.
Articolo 20
Rapporti con i collaboratori e i dipendenti
L’iscritto all’Albo deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti sul reciproco rispetto e sull’indipendenza morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali per quanto attiene le qualifiche e le retribuzioni.
Deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi scorretti i collaboratori altrui.
L’iscritto all’Albo non può dare in subappalto lavoro intellettuale o ricercarne lo sfruttamento dello stesso.
Articolo 21
Rapporti con i pubblici uffici e le istituzioni
L’iscritto all’Albo si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.
L’iscritto all’Albo cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all’ufficio pubblico esercitato per trarre un vantaggio professionale per sé o per gli altri.
L’iscritto all’Albo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in condizioni tali da determinare concorrenza sleale.
Articolo 22
Rapporti con enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e simili
L’iscritto all’Albo, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni collettive o con ditte private, deve osservare, per le proprie competenze professionali, l’autonomia e l’onestà intellettuale proprie della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché concomitanti, attività svolte nell’ambito di convenzioni stipulate con gli stessi.
E’ in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante l’utilizzazione di detti rapporti come veicolo di clientela, sia direttamente che indirettamente.
Articolo 23
Rapporti con altri professionisti
L’iscritto all’Albo, qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.
Egli, pertanto, sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente, nonché quelle svolte in forma collegiale, coordinata o comunque in gruppo, solo quando siano specificati e rispettati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo.
L’iscritto all’Albo non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere.
Articolo 24
Rapporti con i mezzi d’informazione
E’ consentito, ai sensi dell’art. 2 D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con L. 04/08/2006 n. 248, “svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine”. La pubblicità, pertanto, non può essere comparativa, autoreferenziale, laudativa, enfatizzante, denigratoria, suggestiva, ingannevole né determinare condizioni di accaparramento.
Articolo 25
Contesto operativo e rapporti con l’ambiente
L’iscritto all’Albo ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli demandata la salvaguardia dell’ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti; egli è perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei confronti dei committenti e dell’intera collettività.
Nello svolgimento della sua attività l’iscritto all’Albo deve adoperarsi per migliorare le condizioni ecologiche dell’ambiente nel quale opera in un’ottica di sviluppo sostenibile, individuando fra tutte le soluzioni tecniche disponibili quelle in grado di salvaguardare e migliorare gli equilibri naturali, di salvaguardare e incrementare la biodiversità e di tutelare la salute pubblica. La Sua attività deve svolgersi nel rispetto delle regole dettate dai protocolli internazionali.
E’ motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione dell’iscritto all’Albo a consulenze, progetti, avalli professionali, svolti con evidente superficialità concettuale e con manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti le attività che influiscono direttamente e indirettamente sugli equilibri ambientali e naturali.
Articolo 26
Applicazione delle norme
Le presenti norme deontologiche definiscono gli “abusi” e le “mancanze nell’esercizio della professione” ed individuano i “fatti lesivi della dignità o del decoro professionale” richiamati all’art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e pertanto l’inosservanza delle stesse comporta, ai sensi del medesimo Articolo, l’erogazione delle sanzioni disciplinari previste dall’Ordinamento Professionale.
Le sanzioni vengono comminate secondo quanto previsto dal Titolo V dell’Ordinamento Professionale (L. 7 gennaio 1976, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni).
Articolo 27
Obbligo di vigilanza
La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell’Ordine.
E’ in ogni caso auspicabile che ciascun iscritto, pur nel rigetto di ogni intento delatorio, si adoperi per il rispetto delle stesse e segnali al Consiglio dell’Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.
Articolo 28
Validità ed entrata in vigore
Le presenti norme sono comuni a tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sia nella sezione A che nella sezione B, i quali devono rispettarle e farle rispettare. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell’Ordine Professionale a tutela del valore e della dignità della professione.
Le presenti norme deontologiche sostituiscono il precedente Codice Deontologico diffuso dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai Presidenti degli Ordini Provinciali in forma di linee guida con lettera prot. n. 669 del 28/04/1994, e completano le norme e i regolamenti che disciplinano la professione degli iscritti all’Albo.
Il presente Codice Deontologico entra in vigore dalla data di adozione da parte del CONAF.
Convenzione Lub
Accordo siglato nella cittadina altoatesina fra il presidente Sisti (Conaf) e il rettore Lorenz, Agronomi e Università di Bolzano: siglata convenzione per formazione e crescita professionale.
Collaborazione in ambito scientifico, professionale e formativo. Sono questi i capisaldi della convenzione siglata fra il Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf) e la Facoltà di Scienze e Tecnologie della LUB. La convenzione fra Conaf e Libera Università di Bolzano intende promuovere il processo di accreditamento dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale; vuole promuovere, nel rispetto delle rispettive competenze, ogni forma di collaborazione nell’intera rete nazionale dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali e delle Facoltà di Scienze e Tecnologie di Bolzano, al fine di stimolare e incrementare l’integrazione tra formazione superiore e ambiente professionale, di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie dei dottori agronomi e dei dottori forestali, di facilitare l’orientamento e la progettazione per la ricerca professionale e di agevolare ogni altra finalità prevista nel presente protocollo.
L’Università, inoltre, intende favorire lo svolgimento di attività di ricerca anche professionale e di formazione in collaborazione con enti esterni, al fine di sviluppare ricerche in comune e di completare la formazione dei propri studenti.
Una convenzione che vuole favorire lo scambio di opinioni e la reciproca conoscenza delle posizioni ufficiali sulle attività di interesse della professione di dottore agronomo e dottore forestale. «Fra gli obiettivi dell’accordo – sottolinea il presidente Conaf Andrea Sisti – quello di promuovere la conoscenza dell’offerta formativa, sul fornte delle scienze agraeie, delle Facoltà di Scienze e Tecnologie, dello sviluppo della professione e dei percorsi di formazione permanente nei confronti di tutte le parti interessate al loro operato (scuola, studenti, famiglie, laureati, professionisti, enti pubblici e privati, imprese)».
Fra gli altri erano presenti il sindaco di Bolzano, Luigi Spagnolli; Fabio Palmeri, consigliere nazionale Conaf; Claudio Maurina, presidente regionale della Federazione dei dottori agronomi e dei dottori forestali; Massimo Tagliavini, preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie; Matthias Platzer, presidente provinciale della Camera degli agronomi forestali.
Competenze Professionali
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale sono figure professionali altamente qualificate, non solo per quanto riguarda tutte le problematiche di tipo scientifico, tecnico, amministrativo, economico inerenti il comparto agro-forestale, ma anche per la tutela e l’uso compatibile dell’ambiente naturale e antropizzato.
PRODUZIONI VEGETALI E ANIMALI
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale prestano la loro consulenza per la scelta dei programmi colturali e di allevamento, per l’impiego delle migliori tecniche di coltivazione dei terreni agrari e forestali e per l’ottimizzazione del reddito nella gestione aziendale.
ALIMENTAZIONE ANIMALE
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale prestano la consulenza all’industria mangimistica e assistono l’allevatore nell’impiego razionale dei mangimi e degli integratori alimentari per la formulazione di diete bilanciate.
MALATTIE E PARASSITI DELLE PIANTE
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale sono al servizio dell’agricoltura per la prevenzione e la cura delle malattie delle piante coltivate, nonché per la protezione delle stesse dagli insetti nocivi nel rispetto dell’ambiente.
MIGLIORAMENTO GENETICO DI VEGETALI E ANIMALI
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale, inseriti nei laboratori scientifici eseguono la ricerca genetica su piante e animali domestici al fine dell’incremento produttivo, dell’ottenimento di nuove varietà e razze meglio resistenti alle malattie, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie bio-ingegneristiche.
COMPARTO AGROALIMENTARE CONTROLLI QUALITATIVI
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale eseguono controlli qualitativi sia dei prodotti agricoli che dei processi attinenti la loro trasformazione nelle varie filiere agroalimentari al fine dell’ottenimento della migliore qualità totale. In particolare assicurano:
il controllo delle produzioni biologiche;
il controllo all’esportazione dei prodotti ortofrutticoli;
la certificazione della conformità dei prodotti alle norme vigenti.
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E STIME DI FONDI RUSTICI
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale pianificano i cicli produttivi e le attività economiche nelle aziende agroforestali e redigono valutazioni dei capitali fondiari e agrari.
In particolare curano:
– le stime per divisioni e successioni ereditarie;
– le stime dei valori di mercato delle aziende agroforestali e delle relative produzioni;
– la contabilità e i bilanci aziendali informatizzati.
COSTRUZIONI RURALI, AGROALIMENTARI E CIVILI
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale eseguono progettazioni di fabbricati rurali e di impianti agroalimentari.
In particolare sono di loro competenza la progettazione e la direzione dei lavori di:
– cantine, oleifici, insediamenti per la conservazione e trasformazione dei prodotti vegetali e animali;
– fabbricati per l’agriturismo;
– ricoveri per l’allevamento animale.
LAVORI CATASTALI
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale eseguono lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano.
BONIFICA, IRRIGAZIONE, TUTELA DELLE ACQUE E DELL’ATMOSFERA
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale elaborano i piani di bonifica e di irrigazione sia delle aree rurali che delle aziende agricole; estendono la loro competenza alla progettazione e realizzazione di impianti irrigui, di parchi, di giardini e del verde industriale.
In particolare curano:
– la determinazione dei bilanci idrici delle colture;
– il drenaggio sottosuperficiale e superficiale;
– gli impianti di irrigazione a pioggia, a spruzzo e a goccia.
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale eseguono tutti gli studi e gli interventi volti alla tutela delle acque e dell’atmosfera.
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale si occupano della pianificazione territoriale delle zone rurali; intervengono nella tutela e nel recupero del paesaggio e dell’ambiente; redigono progetti di valutazione dell’impatto ambientale.
In particolare curano:
– la valorizzazione del mondo rurale;
– la classificazione socio-economica del territorio rurale;
– la determinazione degli indici di edificabilità delle zone rurali;
– gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici;
– gli studi di valutazione di impatto ambientale.
STUDIO, USO E TUTELA DEL SUOLO
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale studiano le caratteristiche del suolo con il fine del suo razionale utilizzo per fini anche non strettamente agro-forestali.
In particolare curano:
– la classificazione dei suoli;
– la determinazione delle suscettività dei suoli ai diversi usi (agro-forestale, abitativo, industriale ecc.);
– l’identificazione e la difesa delle aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico;
– i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e cave a cielo aperto.
PARCHI E GIARDINI
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale curano la realizzazione di spazi verdi pubblici e privati in armonia con le caratteristiche ambientali e pedoclimatiche al fine della migliore valorizzazione e nel rispetto del paesaggio.
In particolare è di loro competenza:
– la progettazione della paesaggistica territoriale e dell’arredo urbano (parchi, giardini, alberature stradali, piste ciclabili, campi gioco, verde industriale), con interventi per la tutela del paesaggio;
– la progettazione di piani per il recupero di aree degradate;
– la realizzazione di barriere vegetali antirumore.
ASSESTAMENTO FORESTALE
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale redigono i piani per il riassetto agro-silvo-pastorale ai fini della gestione ottimale del territorio montano, sia dal punto di vista economico che ecologico.
In particolare elaborano:
– le analisi climatologiche;
– il rinfoltimento e il taglio delle essenze boschive;
– il miglioramento della produttività dei prati-pascoli.
ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE AGRICOLA
Il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale sono le figure più qualificate per il collegamento tra gli istituti di sperimentazione e l’imprenditore agricolo, diffondendo le tecniche più opportune.
In particolare curano:
– la ricettazione dei fitofarmaci;
– la divulgazione delle innovazioni tecnologiche;
– la contabilità aziendale.
Sede e Contatti
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trento si trova in Via del Brennero n. 320 – 38121 TRENTO
Tel 0461/239535 | Fax 0461/980818
La segreteria è aperta il Lunedì, Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30